Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti e reduci
sano estese agli alto-atesini ed alle persone residenti prima del 1
gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di
Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la
seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate
tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando
abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e
sempreche' non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di
terrorismo o di sevizie.
Sono abrogati l'art. 5 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, ed ogni
altra disposizione che assoggetta le persone indicate nel comma
precedente ad un trattamento discriminatorio in confronto ai
combattenti e reduci dell'Esercito italiano.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA