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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La protezione e l'assistenza degli orfani di guerra solo esercitate
per mezzo dell'Ente morale Opera nazionale per gli, orfani di guerra
con sede centrale in Roma.
Sono considerati orfani di guerra, nei limiti degli articoli 5, 6 e
7 della presente legge tutti coloro dei quali il genitore che
esercitava la patria potesta', o la persona che li aveva a proprio
totale o principale carico, sia morto o venuto a mancare o divenuto
permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro per fatto di
guerra o altro evento che dia titolo a pensione ed assegno di guerra.