Legge Ordinaria n. 365 del 13/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 22 aprile 1958)
Opera nazionale per gli orfani di guerra.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  La protezione e l'assistenza degli orfani di guerra solo esercitate
per mezzo dell'Ente morale Opera nazionale per gli, orfani di  guerra
con sede centrale in Roma. 
  Sono considerati orfani di guerra, nei limiti degli articoli 5, 6 e
7 della presente  legge  tutti  coloro  dei  quali  il  genitore  che
esercitava la patria potesta', o la persona che li  aveva  a  proprio
totale o principale carico, sia morto o venuto a mancare  o  divenuto
permanentemente inabile a qualsiasi  proficuo  lavoro  per  fatto  di
guerra o altro evento che dia titolo a pensione ed assegno di guerra. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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