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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I limiti massimi di lire 800.000 e 600.000 a km. stabiliti
dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono elevati per le
sovvenzioni da accordarsi alla Societa' "La Ferroviaria italiana" per
l'attuazione del piano di ammodernamento delle ferrovie Arezzo-Stia e
Arezzo-Sinalunga, contenuto nel voto 26 giugno 1956, n. 64/A, della
Commissione istituita in virtu' dell'art. 10 della legge medesima, a
lire 2.343.500 a km. per il periodo dal 1 luglio 1952 alla data di
ultimazione delle opere, da eseguirsi entro tre anni dalla data di
pubblicazione della presente legge, e lire 1.834.600 a km. per il
periodo successivo di 25 anni a decorrere dalla data di ultimazione
delle opere stesse.
Dette sovvenzioni saranno assoggettate alle revisioni previste
dall'art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.