Legge Ordinaria n. 366 del 21/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 22 aprile 1958)
Ammodernamento delle ferrovie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga e norme integrative dell'art. 11 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  limiti  massimi  di  lire  800.000  e  600.000  a  km. stabiliti
dall'art.  2  della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono elevati per le
sovvenzioni da accordarsi alla Societa' "La Ferroviaria italiana" per
l'attuazione del piano di ammodernamento delle ferrovie Arezzo-Stia e
Arezzo-Sinalunga,  contenuto  nel voto 26 giugno 1956, n. 64/A, della
Commissione  istituita in virtu' dell'art. 10 della legge medesima, a
lire  2.343.500  a  km. per il periodo dal 1 luglio 1952 alla data di
ultimazione  delle  opere,  da eseguirsi entro tre anni dalla data di
pubblicazione  della  presente  legge,  e lire 1.834.600 a km. per il
periodo  successivo  di 25 anni a decorrere dalla data di ultimazione
delle opere stesse.
  Dette  sovvenzioni  saranno  assoggettate  alle  revisioni previste
dall'art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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