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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le
seguenti Convenzioni, adottate dalla Conferenza dell'Organizzazione
internazionale del lavoro:
Convenzione concernente la liberta' sindacale e la protezione del
diritto sindacale (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948;
Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto
di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98) Ginevra, 8
giugno 1949.