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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 89, 91, 95, 99 del regio decreto-legge 19 ottobre
1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e
successive modificazioni, sono modificati come segue:
Art. 89. - "I gestori delle ricevitorie sono retribuiti con aggio
graduale sulle somme riscosse nell'esercizio finanziario, determinato
nelle seguenti misure:
sulle prime lire 1.500.000........................ 28 %
da lire 1.500.001 a lire 5.000.000................ 3,70 %
da lire 5.000.001 a lire 10.000.000............... 1,85 %
oltre lire 10.000.000............................. 1,55 %"
Art. 91. - "La quota d'aggio, al termine di ogni esercizio
finanziario, viene integrata fino a raggiungere la somma di lire
488.925 quando risulti inferiore a tale somma.
Dopo due esercizi finanziari consecutivi di integrazione
l'Amministrazione potra' sopprimere la ricevitoria o trasformarla in
collettoria".
Art. 95. - "Le spese di gestione delle ricevitorie sono a carico
dei gestori, escluse quelle per gli stampati, che sono forniti
dall'Amministrazione.
L'Amministrazione provvede al rimborso delle spese suddette, in
modo forfettario, nella misura del 60 per cento dell'aggio lordo
spettante, diminuito di lire 220 mila, per le ricevitorie la cui
riscossione dell'esercizio finanziario non sia superiore a lire 10
milioni, e nella misura del 50 per cento dell'aggio lordo spettante,
diminuito di lire 220.000, per le ricevitorie con riscossione oltre
lire 10 milioni annui.
Alle ricevitorie che, pur superando i 10 milioni di riscossione
all'anno, non raggiungono, con la percentuale del 50 per cento, la
medesima quota percepita dalle ricevitorie con riscossione inferiore
ai 10 milioni, viene corrisposta la differenza.
Il relativo importo sara' prelevato insieme con gli acconti di
aggio.
L'Amministrazione del lotto puo' provvedere direttamente
all'affitto dei locali delle ricevitorie. Occorrendo, i fondi
necessari sono anticipati dal Fondo per gli assegni vitalizi e
straordinari al personale del lotto".
Art. 99. - "I ricevitori e gli aiuti ricevitori che hanno la
gestione di una ricevitoria contribuiscono al Fondo per gli assegni
vitalizi e straordinari al personale del lotto con una ritenuta
generale sull'80 per cento del rispettivo aggio e tredicesima
mensilita' nella seguente misura:
dell'8 per cento per le ricevitorie di 1ª classe;
del 7 per cento per le ricevitorie di 2ª classe;
del 6 per cento per le ricevitorie di 3ª classe;
del 5 per cento per le ricevitorie di 4ª classe.
Gli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di una ricevitoria e
i commessi avventizi contribuiscono con una ritenuta pari al 5 per
cento dell'80 per cento della retribuzione iniziale prevista per il
personale che presta servizio per la intera settimana. Detta ritenuta
gravera' per meta' a carico del ricevitore, che deve versare
mensilmente al Fondo l'intero contributo salvo rivalsa della quota a
carico del personale.
I contributi versati dagli iscritti al Fondo non sono rimborsabili
agli interessati per alcun motivo, eccetto il caso di errori
materiali.
Le vincite al lotto sono soggette ad una ritenuta dell'1 per cento
in favore del Fondo suddetto".