Legge Ordinaria n. 40 del 04/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1958)
Modifiche alla legge sul lotto in materia di personale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  73  della legge sul lotto 5 giugno 1939, n. 973, modificato
dall'art.  3 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n.
122,  dall'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato   10  dicembre  1947,  n.  1741,  e  dall'art.  1  del  decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 717, e' sostituito dal seguente:
  "L'organico   del  personale  addetto  a  prestare  servizio  nelle
ricevitorie  del lotto in qualita' di aiuto ricevitore e' fissato nel
numero massimo complessivo di 2800 unita'.
  Gli  aiuto  ricevitori  vengono  assegnati alle ricevitorie, tenuto
conto  dell'importanza di esse, in relazione al numero delle giuocate
ed all'importo degli incassi".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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