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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 73 della legge sul lotto 5 giugno 1939, n. 973, modificato
dall'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n.
122, dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, e dall'art. 1 del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 717, e' sostituito dal seguente:
"L'organico del personale addetto a prestare servizio nelle
ricevitorie del lotto in qualita' di aiuto ricevitore e' fissato nel
numero massimo complessivo di 2800 unita'.
Gli aiuto ricevitori vengono assegnati alle ricevitorie, tenuto
conto dell'importanza di esse, in relazione al numero delle giuocate
ed all'importo degli incassi".