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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'imposta generale sull'entrata dovuta, a mente della legge 4
febbraio 1956, n. 33, sul bestiame suino macellato dagli allevatori
diretti e destinato totalmente al consumo familiare del proprietario,
e' stabilita nella misura fissa di lire 250 a capo.
Per il bestiame ovino che, alle medesime condizioni del precedente
comma, venga macellato e destinato esclusivamente ad uso familiare,
l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nella misura di lire 200 a
capo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI -
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA