Legge Ordinaria n. 42 del 06/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1958)
Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente Acquedotti Siciliani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  un  miliardo e 500 milioni da
assegnare  all'Ente  Acquedotti  Siciliani  e da erogarsi in tre rate
uguali  negli esercizi 1957-58, 1958-59 e 1959-60, per provvedere, ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile
1948,  n. 774, al finanziamento delle opere indicate alle lettere a),
b),  c)  e  d) dell'art. 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n.
24.
  La  relativa  spesa  sara'  inscritta nello stato di previsione del
Ministero  dei  lavori  pubblici  in  ragione di lire 500 milioni per
ciascuno dei tre esercizi suddetti.
  Le  somme  non  impegnate in un esercizio possono essere utilizzate
negli esercizi successivi.
 

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