Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I direttori comunque incaricati delle aziende farmaceutiche
municipalizzate, in funzione all'entrata in vigore della legge 1
ottobre 1951, n. 1084, possono essere confermati nel posto e
riconfermati ai sensi dell'art. 4 del testo unico 15 ottobre 1925, n.
2578, della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da
parte dei Comuni e delle Province, qualora si tratti di complessi che
abbiano carattere di azienda farmaceutica ad attivita' produttiva
oltreche' distributiva, sempreche' la responsabilita' dell'esercizio
delle singole farmacie, ai sensi dell'art. 119 del testo unico delle
leggi sanitarie, sia devoluta ad un farmacista regolarmente iscritto
all'albo professionale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA