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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La direzione, la vigilanza e il coordinamento delle attivita'
riguardanti la scuola popolare, di cui al decreto legislativo 17
dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni, dalla legge 16
aprile 1953, n. 326, sono esercitati, alle dipendenze del Ministro,
da un direttore generale appartenente al ruolo della carriera
direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.
Detto ruolo e' pertanto aumentato di un posto di direttore
generale.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in annue L. 3.750.000 si provvedera' a carico del capitolo n. 304
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per
l'esercizio finanziario 1957-58 e di quello corrispondente per il
successivo esercizio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA