Legge Ordinaria n. 46 del 15/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1958)
Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  impiegati  civili  di ruolo delle Amministrazioni dello Stato,
anche con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento
del 65° anno di eta'.
  I  salariati di ruolo delle Amministrazioni predette sono collocati
a riposo al Compimento del 650 anno di eta', se uomini e del 60° anno
di eta', se donne.
  I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione
dei  precedenti  commi  hanno  effetto  dal  primo  giorno  del  mese
successivo a quello di compimento del limite di eta'.
  Nulla  e' innovato alle norme vigenti che stabiliscono limiti fissi
di eta' per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato
che   appartengano   a   particolari  categorie,  ne'  a  quelle  che
stabiliscono  per  il personale insegnante una particolare decorrenza
della cessazione dal servizio.
  Per  il  personale  di  cui  al  primo e secondo comma, collocato a
riposo  per  limiti  di  eta',  il servizio effettivo minimo per aver
diritto a pensione e' stabilito in anni quindici.
  La  pensione  e'  commisurata, fino al 30 giugno 1958, al 33,50 per
cento,  35,20 per cento, 36,90 per cento, 38,60 per cento e 40,30 per
cento   dell'ultimo  stipendio,  paga  o  retribuzione  integralmente
percepiti    e    degli   altri   eventuali   assegni   pensionabili,
rispettivamente, per 15, 16, 17, 18 o 19 anni di servizio utile.
  A  partire  dal  1  luglio 1958 le percentuali di cui al precedente
comma  sono  elevate,  rispettivamente,  al  35  per cento, 36,80 per
cento, 38,60 per cento, 40,40 per cento e 42,20 per cento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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