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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato,
anche con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento
del 65° anno di eta'.
I salariati di ruolo delle Amministrazioni predette sono collocati
a riposo al Compimento del 650 anno di eta', se uomini e del 60° anno
di eta', se donne.
I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione
dei precedenti commi hanno effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello di compimento del limite di eta'.
Nulla e' innovato alle norme vigenti che stabiliscono limiti fissi
di eta' per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato
che appartengano a particolari categorie, ne' a quelle che
stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza
della cessazione dal servizio.
Per il personale di cui al primo e secondo comma, collocato a
riposo per limiti di eta', il servizio effettivo minimo per aver
diritto a pensione e' stabilito in anni quindici.
La pensione e' commisurata, fino al 30 giugno 1958, al 33,50 per
cento, 35,20 per cento, 36,90 per cento, 38,60 per cento e 40,30 per
cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente
percepiti e degli altri eventuali assegni pensionabili,
rispettivamente, per 15, 16, 17, 18 o 19 anni di servizio utile.
A partire dal 1 luglio 1958 le percentuali di cui al precedente
comma sono elevate, rispettivamente, al 35 per cento, 36,80 per
cento, 38,60 per cento, 40,40 per cento e 42,20 per cento.