Legge Ordinaria n. 467 del 03/04/1958 (Pubblicata nella G.U. del 10 maggio 1958)
Provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  mutilati  ed  invalidi  contemplati  nell'art.  9 della legge 5
gennaio  1955,  n.  14,  ed  ai  congiunti  in  caso  di  morte  o di
irreperibilita',  per  causa  di  servizio di guerra o attinente alla
guerra, e' esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950,
n. 648, e sue successive modificazioni.
  La  liquidazione della pensione, dell'assegno o della indennita' di
guerra  avviene  in  base  al  grado  rivestito  nelle  forze  armate
tedesche.
  Le  domande  per  ottenere  i  benefici  contemplati  nel  presente
articolo  devono  essere  presentate  entro  il  termine  di  un anno
dall'entrata in vigore della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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