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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai mutilati ed invalidi contemplati nell'art. 9 della legge 5
gennaio 1955, n. 14, ed ai congiunti in caso di morte o di
irreperibilita', per causa di servizio di guerra o attinente alla
guerra, e' esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950,
n. 648, e sue successive modificazioni.
La liquidazione della pensione, dell'assegno o della indennita' di
guerra avviene in base al grado rivestito nelle forze armate
tedesche.
Le domande per ottenere i benefici contemplati nel presente
articolo devono essere presentate entro il termine di un anno
dall'entrata in vigore della presente legge.