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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53,
concernenti l'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato,
prorogate con l'art. 360 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sono
ulteriormente prorogate sino al 24 marzo 1959 nei confronti delle
seguenti categorie di personale delle Amministrazioni dello Stato,
anche con ordinamento autonomo:
1) impiegati civili non di ruolo che, pur avendo maturato alla
data del 24 marzo 1958 l'anzianita' prescritta per l'inquadramento
nei ruoli aggiunti, non abbiano ottenuto a tale data il relativo
provvedimento formale;
2) salariati non di ruolo che entro il 24 marzo 1958, in base
alle disposizioni speciali, avrebbero potuto concorrere per
l'inquadramento nei ruoli dei salariati permanenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA