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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il numero delle scuole magistrali per la formazione delle
insegnanti delle scuole materne, istituite con l'art. 1 del regio
decreto 11 agosto 1933, n. 1286, e' elevato ad otto, a decorrere
dall'anno scolastico 1958-59.