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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le misure attuali degli assegni, previsti dagli articoli 3 e 6 del
regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni, in
favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie
dello Stato, in possesso della qualifica di ex combattente o
assimilato, sono aumentate di dieci volte, con effetto dal 1 luglio
1958.