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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 30
dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n.
886, i servizi comunque resi a partire dall'entrata in vigore della
presente legge come ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di
truppa delle categorie in congedo delle Forze armate sono utili ai
fini di pensione.