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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo
commissariato e ruolo amministrazione, ed agli ufficiali dell'Arma
aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, che non percepiscono
l'indennita' di volo ad altro titolo, e' corrisposta, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'indennita'
di volo fissa nella misura di lire 5000 mensili.
Per avere diritto a tale indennita' i suddetti ufficiali debbono
compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero della
difesa Aeronautica, il minimo dei voli da questo prescritto.