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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli assegni di superinvalidita' di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni,
vengono elevati da lire 456.000 a lire 648.000 annue per la lettera
A; da lire 396.000 a lire 552.000 annue per la lettera A-bis; da lire
331.400 a lire 451.400 per la lettera B.
L'indennita' speciale per l'accompagnatore, prevista dall'art. 3
del decreto legislativo sopracitato, e successive modificazioni, e'
elevata:
1) per i superinvalidi residenti in Comuni aventi una popolazione
non inferiore a 100.000 abitanti: da lire 30.000 a lire 40.000 per la
lettera A; da lire 27.000 a lire 35.000 per la lettera A-bis; da lire
24.000 a lire 31.000 per la lettera B;
2) per i superinvalidi residenti in Comuni aventi una popolazione
inferiore ai 100.000 abitanti: da lire 27.000 a lire 37.000 per la
lettera A; da lire 24.000 a lire 32.000 per la lettera A-bis; da lire
21.000 a lire 28.000 per la lettera B.
I miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente articolo
hanno decorrenza dal 1 luglio 1958 in ragione del 50 per cento e dal
1 luglio 1959 in ragione del 100 per cento.