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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Determinazione, accesso e svolgimento
delle carriere e delle qualifiche relative.
Le carriere e le qualifiche del personale non insegnante degli
istituti e delle scuole di istruzione tecnica e dei convitti annessi,
sono stabilite nelle tabelle A, B, C e D, allegate alla presente
legge, di cui fanno parte integrante.