Legge Ordinaria n. 499 del 03/04/1958 (Pubblicata nella G.U. del 27 maggio 1958)
Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nel  primo  comma dell'art. 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n.
1765,  alle  parole:  "nella  misura  di due terzi della retribuzione
giornaliera", sono sostituite le seguenti: "nella misura del sessanta
per cento della retribuzione giornaliera".
  Nel secondo comma dello stesso articolo, alle parole:
  "l'indennita'   decorre   dal   decimo   giorno  successivo",  sono
sostituite  le  seguenti:  "l'indennita'  decorre  dal  quarto giorno
successivo".
  Tra  il  secondo e il terzo comma dell'articolo citato, e' inserito
il seguente comma:
  "Ove  la  durata  dell'inabilita',  di  cui ai comma precedenti, si
prolunghi   oltre  il  novantesimo  giorno  continuativo,  la  misura
dell'indennita'  giornaliera e elevata, a decorrere dal novantunesimo
giorno,  al  settantacinque  per cento della retribuzione giornaliera
calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 e 42".
  L'art.  39  ora  citato  e'  modificato  dall'art. 5 della presente
legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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