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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel primo comma dell'art. 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n.
1765, alle parole: "nella misura di due terzi della retribuzione
giornaliera", sono sostituite le seguenti: "nella misura del sessanta
per cento della retribuzione giornaliera".
Nel secondo comma dello stesso articolo, alle parole:
"l'indennita' decorre dal decimo giorno successivo", sono
sostituite le seguenti: "l'indennita' decorre dal quarto giorno
successivo".
Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo citato, e' inserito
il seguente comma:
"Ove la durata dell'inabilita', di cui ai comma precedenti, si
prolunghi oltre il novantesimo giorno continuativo, la misura
dell'indennita' giornaliera e elevata, a decorrere dal novantunesimo
giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera
calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 e 42".
L'art. 39 ora citato e' modificato dall'art. 5 della presente
legge.