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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole elementari
presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari di cui all'art. 105
del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sono istituiti, in ciascuna
provincia, speciali ruoli transitori degli insegnanti nelle scuole
elementari, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 aprile
1948, n. 262.
Il numero dei posti di ciascun ruolo provinciale e' stabilito in
base al numero delle classi funzionanti con propri insegnanti alla
data dei 1 ottobre 1955.