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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di legge vigenti, relative al diritto a pensione di
riversibilita' a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidita',
vecchiaia e superstiti e alla misura della pensione stessa, si
applicano dal 1 gennaio 1958 a favore dei superstiti del pensionato
che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio
1945 e la cui morte si verifichi dopo il 31 dicembre 1957, ed a
favore dei superstiti contemplati nello articolo seguente.