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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 4 della legge 9 aprile 1955, n. 278, e' sostituito dal
seguente:
"All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed e' collocato
nell'ausiliaria per eta' o in applicazione delle disposizioni
contenute nella legge di avanzamento o nella riserva o in congedo
assoluto per eta' o per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da
causa di servizio, compete, per un periodo di otto anni dalla
cessazione del servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e
all'eventuale indennita' di ausiliaria, prevista dal precedente art.
3, un'indennita' speciale annua lorda non riversibile nella misura
stabilita dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113,
concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica.
L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito
dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.
Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia
compiuto l'eta' di anni 65, l'indennita' e' corrisposta sino al
compimento dell'eta' suddetta.
L'indennita' stabilita dal presente articolo compete anche
all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si
trovi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 1
oppure in quelle di cui al precedente art. 2, nella misura stabilita
dal quarto comma dell'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
Detta indennita' non compete invece agli ufficiali collocati a
domanda fuori quadro e fuori organico e successivamente comunque
transitati in ausiliaria nonche' a quelli collocati in ausiliaria dal
congedo provvisorio o a domanda direttamente dal servizio permanente
effettivo.
L'indennita' prevista dal presente articolo sostituisce quella
stabilita dall'art. 1, primo comma del decreto legislativo 7 novembre
1947, n. 1457 e successive modificazioni".