Legge Ordinaria n. 57 del 11/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 26 febbraio 1958)
Estensione della disposizione di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, a tutti gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che abbiano conseguito, o che conseguano, il titolo di studio prescritto per l'ex gruppo B dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  aiutanti  delle  cancellerie e segreterie giudiziarie che alla
data di entrata in vigore della presente legge sono muniti del titolo
di  studio  prescritto  per  l'ex  gruppo  B  dei dipendenti statali,
possono,  nel  termine  di  tre  mesi  dalla  data stessa, presentare
istanza  di  passaggio  nel  ruolo dei funzionari delle cancellerie e
segreterie giudiziarie.
  Gli  aiutanti  che  conseguano  il titolo di studio di cui al primo
comma  successivamente  alla data di entrata in vigore della presente
legge,  possono  presentare  la  istanza  di  passaggio nel ruolo dei
funzionari  delle cancellerie e segreterie giudiziarie nel termine di
tre mesi dalla data in cui il titolo di studio e' stato conseguito.
 

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