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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che alla
data di entrata in vigore della presente legge sono muniti del titolo
di studio prescritto per l'ex gruppo B dei dipendenti statali,
possono, nel termine di tre mesi dalla data stessa, presentare
istanza di passaggio nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e
segreterie giudiziarie.
Gli aiutanti che conseguano il titolo di studio di cui al primo
comma successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, possono presentare la istanza di passaggio nel ruolo dei
funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie nel termine di
tre mesi dalla data in cui il titolo di studio e' stato conseguito.