Legge Ordinaria n. 572 del 04/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 13 giugno 1958)
Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di circolazione stradale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  Governo e' autorizzato ad emanare entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della  Repubblica,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e
su  proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, di
concerto  con  gli  altri  Ministri interessati, un nuovo testo delle
norme  concernenti  la disciplina della circolazione, in sostituzione
di  quelle  approvate  con  regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  Il nuovo testo dovra' risultare informato ai seguenti criteri:
    1)  attuazione di una disciplina della circolazione organica e il
piu' possibilmente unitaria per tutto il territorio nazionale;
    2) adozione di tutte le norme idonee ad assicurare una disciplina
della  circolazione,  della  guida dei veicoli di ogni genere e della
condotta  degli  animali  che  sia adeguata alle moderne esigenze del
traffico ed alla prevenzione degli incidenti stradali;
    3)  adeguamento  agli  accordi internazionali che disciplinano la
materia;
    4)   determinazione   delle   autorita'  centrali  e  periferiche
competenti a provvedere nei casi ordinari e nei casi di urgenza;
    5)  attuazione  del principio del decentramento nelle materie che
riguardano soltanto situazioni o interessi locali;
    6)   semplificazione   dei   procedimenti  amministrativi,  ferma
restando la necessita' di adeguate garanzie per i cittadini.
  Il Governo ha altresi' facolta' di:
    a) prevedere nuovi reati in relazione alla nuova disciplina della
circolazione  e modificare le sanzioni penali vigenti, purche' non si
superino  nel  massimo  per  le pene detentive i mesi dodici e per le
pene  pecuniarie  la  somma  di  lire 20.000, salvo casi speciali nei
quali  sia  messa in pericolo la sicurezza della circolazione e per i
quali  le  pene  pecuniarie  possono giungere nel massimo fino a lire
200.000;
    b)   stabilire   norme   di   procedura  sull'accertamento  delle
contravvenzioni  in  materia  di  circolazione  stradale, che tengano
conto delle particolari esigenze della materia.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 febbraio 1958

                               GRONCHI

                                               ZOLI - TOGNI - PELLA -
                                                 TAMBRONI - GONELLA -
                                                 ANDREOTTI - MEDICI -
                                                  TAVIANI - COLOMBO -
                                                      ANGELINI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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