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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Governo e' autorizzato ad emanare entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e
su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, di
concerto con gli altri Ministri interessati, un nuovo testo delle
norme concernenti la disciplina della circolazione, in sostituzione
di quelle approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il nuovo testo dovra' risultare informato ai seguenti criteri:
1) attuazione di una disciplina della circolazione organica e il
piu' possibilmente unitaria per tutto il territorio nazionale;
2) adozione di tutte le norme idonee ad assicurare una disciplina
della circolazione, della guida dei veicoli di ogni genere e della
condotta degli animali che sia adeguata alle moderne esigenze del
traffico ed alla prevenzione degli incidenti stradali;
3) adeguamento agli accordi internazionali che disciplinano la
materia;
4) determinazione delle autorita' centrali e periferiche
competenti a provvedere nei casi ordinari e nei casi di urgenza;
5) attuazione del principio del decentramento nelle materie che
riguardano soltanto situazioni o interessi locali;
6) semplificazione dei procedimenti amministrativi, ferma
restando la necessita' di adeguate garanzie per i cittadini.
Il Governo ha altresi' facolta' di:
a) prevedere nuovi reati in relazione alla nuova disciplina della
circolazione e modificare le sanzioni penali vigenti, purche' non si
superino nel massimo per le pene detentive i mesi dodici e per le
pene pecuniarie la somma di lire 20.000, salvo casi speciali nei
quali sia messa in pericolo la sicurezza della circolazione e per i
quali le pene pecuniarie possono giungere nel massimo fino a lire
200.000;
b) stabilire norme di procedura sull'accertamento delle
contravvenzioni in materia di circolazione stradale, che tengano
conto delle particolari esigenze della materia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - TOGNI - PELLA -
TAMBRONI - GONELLA -
ANDREOTTI - MEDICI -
TAVIANI - COLOMBO -
ANGELINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA