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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per
l'industria e il commercio, su proposta del Comitato di cui all'art.
3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367,
puo', in deroga al divieto di cui al primo comma dell'art. 6 del
decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modifiche,
nella legge 12 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'art. 2 della
legge 15 maggio 1954, n. 234, concedere, anche per la parte destinata
alla ricostituzione delle scorte, il consolidamento dei mutui
contratti dalle imprese industriali, commerciali ed artigiane,
danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamita'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 1958
GRONCHI
ZOLI - GAVA - MEDICI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA