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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie e' modificato come dalla tabella annessa alla presente
legge, la quale sostituisce la tabella F annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 23 febbraio 1957, n. 38.
Il Governo e' delegato ad adeguare, entro tre mesi dalla entrata in
vigore della presente legge, le piante organiche degli uffici
giudiziari e del Ministero, nonche' il contingente dei funzionari
addetti al servizio ispettivo, alla nuova ripartizione per qualifiche
risultante dalla tabella di cui al comma precedente.