Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il soprassoldo stabilito dalla legge 18 dicembre 1952, n. 3085, a
favore dei sottufficiali e militari di truppa a cavallo dell'Arma dei
carabinieri e' attribuito, nella stessa misura, ai pari grado a
cavallo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo
degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.