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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I magistrati di appello attualmente trattenuti nelle funzioni di
magistrato di tribunale in uffici giudiziari del distretto della
Corte di appello di Trento, in base all'art. 1 della legge 12 luglio
1949, n. 452, alla legge 27 dicembre 1953, n. 943, ed alla legge 23
marzo 1956, n. 184, possono essere ancora trattenuti nella stessa
sede e nelle stesse funzioni, dal 1 luglio 1957 fino al 31 luglio
1959, lasciando vacanti nel ruolo dei magistrati di appello un
corrispondente numero di posti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - GONELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA