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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'esecuzione, a totale carico dello Stato, delle opere
pubbliche di bonifica previste nel titolo II della legge 25 luglio
1957, n. 595, dipendenti da eccezionali calamita' naturali
verificatesi posteriormente all'entrata in vigore della legge
medesima, nonche' per opere di prevenzione dei danni da mareggiate o
alluvioni, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'art.
24 della ripetuta legge 25 luglio 1957, n. 595, e' aumentata di lire
4500 milioni.