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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con decorrenza dall'annata agraria 1957-58 i canoni dei livelli
costituiti nelle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine,
Venezia, Verona e Vicenza posti in essere prima dell'entrata in
vigore del Codice civile del 1865, non possono essere superiori al
triplo del reddito dominicale del fondo sul quale gravano,
determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589,
convertito in legge 29 giugno 1939, n. 976.
I canoni dei livelli superiori a detta misura sono ridotti al
limite di cui al precedente comma.