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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nuova base di contributo maggiorato per la ricostruzione di
abitazioni
L'importo di lire 1.200.000 per ogni unita' immobiliare, previsto
dal primo comma dell'art. 43 e dal primo comma dell'art. 45 della
legge 27 dicembre 1953, n. 968, viene portato a lire 1.800.000.
La maggiorazione di cui all'art. 50 della legge 27 dicembre 1953,
n. 968, e' estesa ai contributi previsti dagli articoli 43 e 45.