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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La disposizione contenuta nel comma primo dell'art. 3 della legge
11 giugno 1954, n. 409, concernente la riduzione ad anni 15 del
minimo di servizio utile per il diritto alla pensione, si applica:
nei casi di cessazione dal servizio in eta' non inferiore a 60
anni o per il raggiungimento dell'eventuale piu' basso limite di eta'
stabilito dal regolamento organico oppure per inabilita' assoluta e
permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel
termine perentorio di un anno dalla cessazione;
nei casi previsti alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 6
luglio 1939, n. 1035.