Legge Ordinaria n. 88 del 07/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 6 marzo 1958 e rettifica 22/03/1958)
Provvedimenti per l'educazione fisica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA:

la seguente legge:
                               Art. 1.
                 (Organizzazione dell'insegnamento)

  L'insegnamento  dell'educazione  fisica e' obbligatorio in tutte le
scuole  ed  istituti  di  istruzione  secondaria  ed  artistica ed e'
impartito distintamente per gli alunni e le alunne.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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