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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA:
la seguente legge:
Art. 1.
(Organizzazione dell'insegnamento)
L'insegnamento dell'educazione fisica e' obbligatorio in tutte le
scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed e'
impartito distintamente per gli alunni e le alunne.