Legge Ordinaria n. 89 del 11/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 6 marzo 1958)
Modifica del sistema dei pagamenti rateali e agevolazione degli sconti, degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  31  della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' sostituito dal
seguente:
  "Salvo  i  casi  per  i  quali la presente legge prevede un diverso
sistema di pagamento, l'importo delle liquidazioni, eseguite per ogni
singolo  cespite,  degli  indennizzi  e  dei  contributi  deve essere
corrisposto nel modo seguente:
    se non supera lire 1.000.000, in unica soluzione;
    se   supera  lire  1.000.000  e  non  lire  30.500.000,  in  rate
semestrali  consecutive  di  cui  la  prima  di  lire  1.000.000,  le
successive  di  lire  500.000  ciascuna  e l'ultima d'importo pari al
residuo eventualmente inferiore alle lire 500.000;
    se   supera   lire   30.500.000,   in  sessanta  rate  semestrali
consecutive di cui la prima non inferiore ad un milione di lire".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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