Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 31 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' sostituito dal
seguente:
"Salvo i casi per i quali la presente legge prevede un diverso
sistema di pagamento, l'importo delle liquidazioni, eseguite per ogni
singolo cespite, degli indennizzi e dei contributi deve essere
corrisposto nel modo seguente:
se non supera lire 1.000.000, in unica soluzione;
se supera lire 1.000.000 e non lire 30.500.000, in rate
semestrali consecutive di cui la prima di lire 1.000.000, le
successive di lire 500.000 ciascuna e l'ultima d'importo pari al
residuo eventualmente inferiore alle lire 500.000;
se supera lire 30.500.000, in sessanta rate semestrali
consecutive di cui la prima non inferiore ad un milione di lire".