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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli atti e i contratti riguardanti finanziamenti, prestiti e mutui
da contrarsi dagli enti concessionari per la costruzione della
ferrovia metropolitana nelle citta' di Milano e Genova, nonche' gli
atti ed i contratti di consolidamento, estinzione e revoca dei
finanziamenti stessi, comprese le fideiussioni prestate dagli enti
pubblici, sono soggetti alla imposta fissa di registro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1958
GRONCHI
ANDREOTTI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA