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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I posti di commesso nell'Amministrazione delle dogane sono
conferiti agli appuntati della Guardia di finanza ed ai finanzieri
presenti al Corpo, aventi non meno di dieci anni di servizio, con le
norme fissate dalle disposizioni in vigore.
Le riserve di posti previste da altre leggi speciali in favore di
particolari categorie di cittadini non possono complessivamente
superare la meta' dei posti di commesso da conferire a norma del
comma precedente.
Se in relazione a tale limite si impone una riduzione dei posti
riservati alle predette particolari categorie di cittadini; essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna di queste categorie.
I posti di commesso che dovessero rimanere scoperti per mancanza o
insufficienza di aspiranti appuntati o finanzieri e di aspiranti
aventi diritto a speciali riserve, sono conferiti con le modalita'
fissate dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 16, e dall'art. 190 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara', inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA