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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le tasse e sopra tasse dovute per le Scuole di ostetricia annesse
alle Universita' e per le Scuole di ostetricia autonome sono
stabilite, a decorrere dall'anno scolastico 1957-58, nella misura
indicata nella unita tabella A.