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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il numero 2) del quarto comma dell'art. 56 della legge 8 gennaio
1952, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"2) che l'iscritto non goda di pensione a carico dello Stato o di
altri enti pubblici per i quali sia previsto un trattamento di
quiescenza, fatta eccezione per le pensioni di guerra e per gli
assegni di natura mutualistico-previdenziale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - GONELLA - GUI
- MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA