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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario
dal 1 luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformita' dello stato di
previsione annesso alla presente legge.