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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle
partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1958
al 30 giugno 1959 in conformita' dello stato di previsione annesso
alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1958
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI -
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA