Legge Ordinaria n. 99 del 23/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1958)
Provvedimenti a favore della Fabbrica del Duomo di Milano.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  comune  di  Milano  corrispondera'  ogni anno alla Fabbrica del
Duomo   per  le  esigenze  della  manutenzione  e  conservazione  del
monumento  un  contributo  pari  al  gettito  di  una  addizionale da
sovrimporre all'imposta di famiglia nella misura di tre centesimi per
ogni  lira  di imposta o all'imposta sul valore locativo nella misura
di dieci centesimi per ogni lira d'imposta.
  Nei  casi  previsti  dall'art.  110  del testo unico per la finanza
locale  approvato  con  regio  decreto  14  settembre  1931, n. 1175,
modificato  dal  decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n.
62,  l'addizionale  all'imposta  sul  valore locativo sara' applicata
nella stessa misura di centesimi dieci.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 febbraio 1958

                               GRONCHI

                                                      ZOLI - TAMBRONI
                                                            ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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