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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le gestioni affidate o trasferite all'A.R.A.R. ai sensi delle
disposizioni richiamate dall'art. 2 della legge 2 gennaio 1958, n. 3,
e dall'art. 14 della legge 22 dicembre 1957, n. 1294, sono assunte
direttamente dallo Stato secondo la seguente ripartizione:
a) Gestione E.N.D.I.M.E.A. di cui agli articoli 12, 13 e 14 della
legge 22 dicembre 1957, n. 1294, e gestioni di cui all'art. 2,
lettera a), della legge 2 gennaio 1958, n. 3: Ufficio liquidazioni
costituito presso il Ministero del tesoro in base alla legge 4
dicembre 1956, n. 1404;
b) Gestione scorte, sub b), art. 2 della legge 2 gennaio 1958, n.
3: Azienda, delle ferrovie dello Stato;
c) Gestione acquisti macchinari, apparecchi, attrezzature, sub
c), art. 2, della legge 2 gennaio 1958, n. 3: Provveditorato generale
dello Stato.