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La Camera dai deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Articolo unico.
Gli interessi delle obbligazioni emesse dalle societa' per azioni
ed in accomandita per azioni dopo l'entrata in vigore della presente
legge e fino al 30 giugno 1962, ed effettivamente circolanti, sono
assoggettati ad imposta di ricchezza mobile, con l'aliquota ridotta a
meta'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 novembre 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI
- TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA