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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine di tre anni fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002,
all'art. 15, primo comma, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei
panifici ai requisiti richiesti dall'art. 3 della stessa legge, e'
prorogato al 31 dicembre 1961.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 novembre 1959
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO -
ZACCAGNINI - GIARDINA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA