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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno
trasmette ogni anno al Parlamento, entro venti giorni dalla
presentazione della relazione generale sulla situazione economica del
Paese, una sua relazione sull'attivita' di coordinamento svolta
secondo il disposto dell'art. 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e
dell'art. 10 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sugli
investimenti effettuati in via ordinaria dai vari Ministeri e dalle
Aziende e dagli Enti a partecipazione statale, nelle zone di cui
all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in via straordinaria dalla Cassa
per il Mezzogiorno con la esposizione altresi' del programma di
massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1959
GRONCHI
SEGNI
Visto
, il Guardasigilli: GONELLA