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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Non sono soggette all'imposta generale sull'entrata prevista dal
regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19
giugno 1940, n. 762, e modificazioni successive, le entrate
conseguite in dipendenza delle vendite di materie, merci e prodotti
effettuate in locali di vendita al pubblico muniti di licenza di
commercio per la vendita al pubblico, ovvero ambulantemente, comprese
le vendite e le somministrazioni nei pubblici esercizi.
Non sono altresi' soggette alla detta imposta le vendite
effettuate, nei confronti di privati consumatori, da laboratori
artigiani, spacci o banchi di vendita nei mercati, spacci
cooperativi, militari, aziendali, di fabbrica, anche se non muniti di
licenza di vendita al pubblico, nonche' le somministrazioni in spacci
e mense aziendali e di fabbrica e quelle dei circoli ricreativi che
assolvevano l'imposta generale sull'entrata in base al numero dei
soci.
Per le somministrazioni effettuate nei pubblici esercizi
classificati di lusso e di prima categoria l'imposta si corrisponde
nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 5 della presente
legge, con le aliquote rispettivamente del 3 per cento e del 2 per
cento e le addizionali stabilite dall'articolo unico della legge 27
maggio 1959, n. 359.
Sono soggette all'imposta generale sull'entrata le vendite
effettuate in locali di vendita al pubblico ed in pubblici esercizi,
ovvero ambulantemente, nonche' quelle effettuate negli altri esercizi
indicati nel secondo comma del presente articolo, nei confronti di
commercianti che acquistano per la rivendita e di industriali che
impiegano le merci acquistate nella fabbricazione o riparazione di
altri prodotti. Per le dette vendite gli acquirenti debbono, sotto la
loro esclusiva responsabilita', richiedere al venditore il rilascio
di fattura od altro equivalente documento da assoggettarsi ad imposta
a cura del venditore stesso nei modi normali e nella misura propria
di ciascun prodotto.