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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per ciascun iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli
Enti locali, gia' in servizio alla data da cui ha effetto la presente
legge, si determina la quota di pensione teorica riferibile al
servizio utile anteriore a tale data con l'applicazione dei criteri
stabiliti dagli articoli 17 e 18 della legge 11 aprile 1955, n. 379,
sostituendo, pero', la data predetta a quella del 1 gennaio 1954,
indicata negli articoli stessi, ai fini dell'attribuzione della
retribuzione annua contributiva, della corrispondente retribuzione
pensionabile annua costante, al servizio utile, nonche'
dell'accertamento dei servizi simultanei considerati dal citato art.
18.