Legge Ordinaria n. 1079 del 18/12/1959 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1959 n. 308)
Abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dal  1  gennaio  1960  l'aliquota  massima dell'imposta comunale di
consumo  relativa  alla  voce  "vino"  di  cui  alla tariffa prevista
dall'art. 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931,
n.  1175,  e  successive  modificazioni, e' stabilita nella misura di
lire 800 l'ettolitro, per tutti i Comuni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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