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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dal 1 gennaio 1960 l'aliquota massima dell'imposta comunale di
consumo relativa alla voce "vino" di cui alla tariffa prevista
dall'art. 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931,
n. 1175, e successive modificazioni, e' stabilita nella misura di
lire 800 l'ettolitro, per tutti i Comuni.