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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Sono abrogati il secondo periodo del secondo comma e il secondo
periodo del terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, al quale e' aggiunto
il seguente quarto comma:
"I contributi e gli oneri previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del
regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, e dagli articoli 9
e 10 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, a favore,
rispettivamente, dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze
di architettura navale e del Collegio professionale marittimo
"Caracciolo", sono posti a carico del Ministero della difesa".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 novembre 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - ANDREOTTI
- JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA